Certificazione energetica e detrazione 55. L’attestato di certificazione energetica è uno dei documenti indispensabili per la fruizione della detrazione 55% per i lavori di risparmio energetico. Eseguito da un tecnico abilitato, il documento riporta vari dati tra cui l’intervento eseguito e la qualificazione energetica della struttura in oggetto.
Nell’attestato di certificazione energetica sono compresi tutti gli elementi relativi all’efficienza energetica spettanti l’edificio su cui sono eseguiti interventi tesi al risparmio energetico per cui fruire della detrazione 55%.
La certificazione di qualificazione energetica, infatti, viene prodotta solo inseguito all’esecuzione degli interventi, impiegando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
Quanto agli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, qualora richiesto, viene prodotto, in un secondo tempo rispetto all’esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ossia le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
Certificazione energetica e detrazione 55. L’onere di compilare l’attestato di certificazione energetica, così come la scheda informativa e l’asseverazione, spetta ai tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.