Certificazione energetica novità. Se volete vedere casa, al momento del rogito dovrete presentare un certificato energetico che possa attestare i consumi di energia correlati all’immobile. Ma con l’entrata in vigore delle modifiche contenute nel Decreto n. 290 del 13/12/12, l’autocertificazione non è più consentita, neppure per dichiarare la peggiore tra le condizioni energetiche che un immobile può avere, ovvero la classe G.
In merito a questa certificazione energetica novità dobbiamo fare però delle precisazioni. Se la cessazione dell’autocertificazione vale per tutte le regioni, vi sono degli aspetti variabili da zona a zona: sei regioni (Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana) hanno deciso di dotarsi di una legislazione propria rispetto a quanto indicato nel decreto legislativo 192. Mentre la Valle d’Aosta e la Puglia hanno legiferato per conto proprio solo su alcuni aspetti.
Il venditore di un immobile ha l’obbligo di dotarsi di un attestato di certificazione energetica che riporti:
• Ipe, ossia l’indice di prestazione energetica. Si tratta di un parametro che mette in relazione il consumo alla superficie dell’appartamento in un anno, calcolato su un metro quadro.
• Ce, elemento che indica la classe energetica. Non sono fornite delle informazioni dettagliate in merito al consumo reale, ma avrete un quadro sull’efficienza dell’immobile in rapporto all’ambiente esterno. Il Ce è calcolato con criteri differenti nelle varie regioni. Eccetto che in Lombardia, nel resto d’Italia non è obbligatorio riportare la classe energetica negli annunci immobiliari.