Il D.M.26 giugno 2009 intitolato le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, stabilisce, per tutti gli immobili che siano oggetto di compravendita, l’obbligo di provvedere certificazione energetica allegata, che attesti, in base ad una valutazione tecnica dell’impiantistica, la classe di efficienza energetica di appartenenza dell’immobile che oggetto di vendita.
La prassi certificativa diventa quindi una prassi obbligatoria per tutte le pratiche di compravendita degli edifici e degli appartamenti ad uso residenziale.
Dove i venditori sono obbligati ad allegare, al momento della vendita, ai relativi atti di compravendita, la certificazione che attesta la classe di appartenenza dell’immobile o dell’appartamento.
A seguito della pratica di certificazione, ciascun appartamento o edificio risulterà essere incluso in una della classi efficienza energetica, che vanno da quella A+ per gli immobili che, provvisti della giusta impiantistica, sono capaci di raggiungere il massimo grado di efficienza, e dove quelli inclusi nella classe G appaiono essere quelli dotati di un grado più basso di efficienza.
La documentazione obbligatoria, fornita secondo legge, naturalmente è tutta ad uso e tutela del consumatore e acquirente dell’appartamento.
Le regioni hanno in questi anni provveduto a formare una adeguata classe di tecnici classificatori capaci di effettuare le necessarie misurazioni, oggi necessarie per tutti gli immobili ad uso residenziale.
Attualmente la normativa in corso però stabilisce alcune eccezioni all’obbligo di certificazione, dove queste si estendono in particolare a tutti gli edifici destinati ad usi non residenziali, ovvero a quegli immobili che sono riservati, piuttosto, ad attività artigianali, industriali o agricole. In questi casi, e la legge vi fa esplicito riferimento, per quanto concerne l’argomento della temperatura interna degli edifici, è evidente che queste appaiono essere strettamente condizionate e regolamentate in base alle attività produttive che qui vengono realizzate: quindi non devono essere passibili di valutazioni tecniche fatte da tecnici esterni.
Alla categoria degli edifici non residenziali appartengono anche gli edifici di cui non si specifica l’uso, ma che sono sottoposti al vincolo particolare, ovvero quello di essere inclusi fra i beni culturali e ambientali, anche nel caso questi siano stati sottoposti a restauro conservativo.
La legge poi esclude ancora dalla pratica di certificazione anche gli ambienti o gli appartamenti che abbiano una metratura inferiore a cinquanta metri quadri, oppure tutti quegli immobili che siano sprovvisti di impianti di climatizzazione o riscaldamento.