Attestato di Prestazione Energetica e agibilità. Nell’eventualità di interventi di ristrutturazione importanti e per edifici di nuova costruzione, l’Attestato di Prestazione energetica (APE) deve essere rilasciato prima del certificato di agibilità. Al momento, invece, è fornito al termine dei lavori.
Si tratta di una delle numerose modifiche che hanno interessato il DL 63/2013 relativo alle prestazioni energetiche in edilizia, ancora in attesa della discussione alla Camera dei Deputati per la conversione in legge.
In merito all’Attestato di Prestazione Energetica, è esteso l’obbligo, da parte del proprietario, di presentare l’APE anche nell’eventualità di trasferimento di immobili a titolo gratuito. Con la modifica del decreto legge, abbiamo avuto anche dei chiarimenti in merito al tema di Attestato di Prestazione Energetica forniti dal Ministero dello sviluppo economico, in cui sono ribaditi i criteri con i quali effettuare il rilascio dell’APE.
Essi subiranno un aggiornamento rispetto ai contenuti espressi nel d.P.R. 59/2009 che, quindi, non termina di validità almeno fino all’emanazione di un nuovo dispositivo legislativo che fissa i nuovi criteri da seguire.
Durante la discussione in prima lettura del DDL di conversione in legge del decreto, vi sono stati diversi interventi sul testo licenziato dal Governo e di cui, in parte abbiamo dato notizia nei giorni scorsi.
Dobbiamo segnalare inoltre l’anticipo di 6 mesi (30 giugno 2014 anziché 31 dicembre 2014) del termine che definisce l’obbligo di definire il Piano d’Azione per la promozione degli Edifici a Energia Quasi Zero.