Malgrado non siano state ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Crescita, dove saranno definite le regole per la detrazione al 50% degli interventi di ristrutturazione edilizia, dall’Agenzia delle Entrate giungono alcuni chiarimenti sulla detrazione 36% (comunicati attraverso la circolare n. 25/E del 19 giugno 2012).
È necessario conservare le ricevute dell’Ici, qualora dovuta. Perché possono essere richieste ai fini del controllo della spettanza della detrazione 36%. Il soggetto tenuto al pagamento dell’Ici può non coincidere con il soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
Quindi, il controllo delle ricevute avviene esclusivamente nel caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia anche tenuto al versamento dell’imposta.
Nell’evenienza di cessione gratuita o di permuta dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, i contraenti possono scegliere che la detrazione 36% resti in capo al donante.
Trasferimento della detrazione 36%. In caso di cessione di vendita dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
Trasferimento della detrazione a fronte di una cessione di quota della proprietà. Le nuove disposizioni prevedono che il trasferimento della detrazione può realizzarsi solo se la cessione pro-quota porta al consolidarsi del diritto di proprietà in capo all’acquirente che diventa proprietario esclusivo dell’immobile. Altrimenti la detrazione delle quote residue resta in capo al cedente.