Certificazione energetica locazione nullità
Con l’approvazione del decreto “Destinazione Italia” sono mutate le norme che regolano le certificazione energetica. A partire dal 24 dicembre 2014 non più obbligatorio allegare l’Ape (Attestato di prestazione energetica) al contratto di affitto relativo alle singole unità immobiliari. Rimane comunque l’obbligo per le locazioni che interessano interi edifici, e i trasferimenti a titolo oneroso.
Non corrono rischi neppure quanti hanno stipulato un contratto dal 4 agosto 2013, data che coincide con l’entrata in vigore della legge in cui si è convertito il decreto “Destinazione Italia”. In precedenza era previsto l’obbligo di allegare l’Ape al contratto, in caso contrario quest’ultimo veniva dichiarato nullo.
Il contratto è sanato grazie al pagamento di una sanzione sostitutiva alla nullità. Rileviamo comunque una circostanza in cui non è possibile pagare la sanzione sostitutiva, l’eventualità in cui la nullità è già dichiarata dal giudice con sentenza passata in giudicato.
Certificazione energetica locazione clausola
L’approvazione del decreto “Destinazione Italia” non ha annullato tutti gli oneri. Il locatore, ovvero chi affitta, deve comunicare al locatario, l’inquilino, la prestazione energetica dell’immobile. Non solo. L’attestato di certificazione energetica deve essere a disposizione dell’inquilino prima della definizione del contratto di locazione, ovvero a partire dal momento in cui iniziano le trattative per l’affitto.
L’assolvimento dell’obbligo di informativa deve essere documentato mediante l’introduzione nel contratto di una clausola grazie alla quale il conduttore dà conto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione per la prestazione energetica del bene oggetto della locazione.