Certificazione energetica edifici: quali sono gli obblighi previsti?
La certificazione energetica edifici, ufficialmente nota con l’acronimo APE (Attestato Prestazione Energetica) è a tutt’oggi facoltativa per alcune tipologie di edifici e obbligatoria per altre. In modo particolare gli obblighi sono numerosi, questi i principali:
- Obbligo di dotazione: quando la certificazione energetica obbligatoria non si limita all’eventualità di una compravendita ma va posseduta anche quando l’immobile non è coinvolto in un atto di trasferimento.
- Obbligo di allegazione: quando si verifica una compravendita e va allegato l’APE all’atto di trasferimento.
- Obbligo di consegna: quando l’APE va consegnato all’acquirente dell’edificio.
- Obbligo di informativa: quando si è obbligati a informare l’acquirente del contenuto dell’APE
Norma certificazione energetica: cosa prevede il legislatore?
Quali edifici sono interessati dalla certificazione energetica obbligatoria? Il legislatore a tal proposito è stato molto chiaro. Sono coinvolti, in particolare, i nuovi edifici. Per “nuovi edifici” si intendono quelli costruiti dopo l’8 settembre 2005.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni la situazione è un po’ più complessa. L’APE non va posseduto, comunicato o consegnato per tutti i tipi di ristrutturazione, ma solo in quelle “importanti”. Per importanti si intendono quelle che coinvolgono una porzione superiore al 25% dell’involucro dell’immobile.
A dispetto di ciò che il senso comune crede, una discriminante tra ristrutturazioni importanti e non, sempre nella prospettiva certificazione energetica obbligatoria – come si è visto – non è la spesa.