Nuove disposizioni certificazione energetica: cosa cambia? Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, poi convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 90, ha previsto la sostituzione dell’attestato di certificazione energetica con l’attestato di prestazione energetica (APE), che risponde ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.
Le nuove disposizioni certificazione energetica non comportano significative modifiche immediate rispetto a quanto è attualmente previsto dalle disposizioni regionali in materia.
Il suddetto decreto apporta, però, numerose e significative modifiche all’attuale quadro normativo, sia per quanto riguarda i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, sia per quanto riguarda la certificazione energetica.
Per quanto riguarda la introduzione dell’APE (attestato di prestazione energetica), in coerenza alla Direttiva 2010/31/UE , ogni documento che viene registrato nel sistema regionale di certificazione energetica come ACE è da considerarsi del tutto equivalente all’APE previsto dalla Legge 90/2013.
Per i contenuti dell’Attestato e le modalità di calcolo degli indici di prestazione energetica, non vi sono, nella legge 90/2013, modifiche sostanziali. Si continueranno, quindi, ad applicare le norme vigenti nelle more dell’emanazione del provvedimento, di cui al co 12 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 come modificato dalla L.90/2013.
Per contro, nelle more del aggiornamento complessivo della normativa regionale, ci sono determinate disposizioni in materia di produzione e allegazione dell’Attestato devono essere rispettate, di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis dell’art. 6 della L. 90/2013