Cosa prevede l’indice prestazione energetica classe g? A partire dal 1° gennaio 2012 è scattato l’obbligo di “riportare l’indice di prestazione energetica nelle offerte di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari”.
È indispensabile la certificazione energetica per la compravendita di un immobile. All’interno di un qualunque annuncio di vendita, sia esso affisso in una bacheca sia pubblicato sulla Rete, oppure comunicato con altri mezzi di comunicazione, deve comparire il riferimento al profilo energetico della struttura.
È indispensabile inoltre avere un esatto riferimento alla recente circolare della direzione generale Energia, ambiante e reti (21 dicembre 2011), in cui è riportato che se l’immobile in compravendita o locazione è fuori dal territorio regionale, le leggi locali non valgono.
L’indice prestazione energetica classe g o di qualunque altra classe deve necessariamente essere riportato nell’annuncio di compravendita. La norma nazionale (Dlgs 28/2011 “Decreto rinnovabili” che ha aggiunto il comma 2-quater nell’articolo 6 del Dlgs 192/2005) impone infatti che sia esplicito negli annunci l’indice di prestazione energetica (IPE), mentre non è richiesta la classe energetica.
Malgrado la classe energetica sia espressione dell’IPE, essa può essere riduttiva oppure, in certe circostanze, fuorviante. L’IPE tiene conto della quantità di pareti perimetrali esposte al freddo e della temperatura esterna della località.
Mentre dal punto di vista della classe energetica, edifici con diversi IPE possono appartenere alla medesima classe. L’IPE fornisce informazioni sui consumi, mentre la classe energetica stabilisce il livello di qualità delle prestazioni energetiche dell’edificio in relazione alla località.