Come avviene l’autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio? Non è più possibile attestare in classe G il rendimento energetico di immobili in vendita. Questa opportunità è stata abolita da un nuovo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con cui il ministero dello Sviluppo economico ho modificato le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (decreto 26 giugno 2009).
Nell’eventualità di vendita di un edificio o di un alloggio, i proprietari adesso hanno un’unica opportunità: rivolgersi a un professionista, qualificato o accreditato, a seconda di quanto predisposto dalla legislazione regionale.
È stato abrogato il paragrafo 9 dell’allegato A delle Linee guida nazionali, che implicava la possibilità da parte del proprietario, cosciente di una scarsa qualità energetica dell’immobile, di autocertificarlo in classe energetica G, comunicando all’acquirente degli alti costi di gestione energetica.
Attestando la classe energetica G, la certificazione energetica poteva essere di fatto aggirata in ogni regione italiana che non ha legiferato in senso contrario. Un escamotage che ha determinato l’attivazione di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea.
Con l’ammonizione comunitaria è seguito un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con richiesta di condanna. In base a quanto richiesto, l’Italia deve offrire completa attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Per quanto attiene le possibilità di autocertificazione di prestazione energetica dell’edificio, è stata molto esplicita la critica da Bruxelles: il nuovo proprietario non riceve alcuna informazione, né sui futuri costi energetici né su come migliorare nella maniera più conveniente il rendimento energetico dell’edificio.