Scattano le nuove regole impianti termici: quali sono le novità? Scattano le nuove regole inerenti l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici. In base alla nuova normativa, che fa parte del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, è trattata la questione della climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e della produzione dell’acqua calda sanitaria.
All’interno del decreto in vigore da oggi sono riportati anche i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per la qualificazione l’indipendenza degli esperti, nonché degli organismi a cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione.
Entrando nel dettaglio ci accorgiamo che il nuovo decreto sugli impianti termici va a ridefinire i periodi e i tempi di funzionamento per gli impianti termici durante l’inverno. I valori cambiano in base alla zona climatica di appartenenza.
Chi si occupa del rispetto delle disposizioni prevista dal d.P.R. 74/2013? Il referente è il Responsabile dell’impianto che, in un condominio, è individuato nella figura dell’amministratore. Egli può riservarsi la possibilità di delegare tale responsabilità a un c.d. Terzo Responsabile.
Ma chi è il Terzo Responsabile previsto dalla nuova disciplina sugli impianti termici? Si definisce come Terzo Responsabile chiunque riceva dal Responsabile dell’impianto l’apposita delega che lo investe delle responsabilità definite dall’articolo 6 del d.P.R. 74/2013.
L’atto di assunzione di responsabilità del Terzo Responsabile, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, va redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega. La delega al Terzo Responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali, in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.